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Chiarimento

  • - Relativamente alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e terrorismo, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici), si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa previsti nella tabella del Capitolato alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO nonché quelli riportati nelle opzioni migliorative, SIANO PER SINISTRO ANNUALITà ASSICURATIVA IN AGGREGATO PER TUTTI I BENI ASSICURATI - In considerazione a quanto previsto dal documento COT CASA SPA siamo a chiedere conferma in caso di aggiudicazione del rischio alla disponibilità all’inserimento in polizza della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l`erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell`Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. - Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro - Art. 40: Differenziale storico-artistico: si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro - Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura di cui all’art Art. 48: Acquisizione e alienazione di beni assicurati (leeway clause) operi in alternativa e non cumulativamente con l’Art. 27: Deroga alla regola proporzionale e viceversa - Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Si chiede se sia possibile apportare varianti peggiorative a garanzie per le quali sono previste varianti migliorative

    Domanda del: 14/06/2024 aggiornata il 14/06/2024
  • - Relativamente alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e terrorismo, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici), si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa previsti nella tabella del Capitolato alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO nonché quelli riportati nelle opzioni migliorative, SIANO PER SINISTRO ANNUALITA’ ASSICURATIVA IN AGGREGATO PER TUTTI I BENI ASSICURATI –

    Si conferma che i limiti riportati nella tabella del capitolato e quelli di cui alle varianti migliorative si intendono per sinistro/anno in aggregato per tutti i beni assicurati.

     

    -In considerazione a quanto previsto dal documento COT CASA SPA siamo a chiedere conferma in caso di aggiudicazione del rischio alla disponibilità all’inserimento in polizza della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o lerogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dellUnione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

    Premesso che il CapitolatoTecnico di gara prevede espressa clausola denominata “Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)”, e che i criteri di Valutazione Offerta Tecnica (COT) all’articolo 2.2 prevedono quanto segue:

    A pena di esclusione, sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a tre.

    N.B.: con riferimento alla necessità di inserire clausole alternative a quelle previste nei capitolati relativamente a “misure restrittive- sanzioni internazionali”, avuto conto che l’inserimento di tali clausole non costituisce per l’Amministrazione una variante prestazionale rispetto al contenuto dei capitolati di polizza, bensì un mero recepimento delle vigenti disposizioni normative e regolamenti nazionali ed internazionali, si acconsente all’inserimento di varianti aventi ad oggetto “misure restrittive e sanzioni internazionali” o alla sostituzione di quelle già previste dal capitolato aventi formulazioni analoghe, senza che tali varianti vengano conteggiate nel limite massimo ammesso non superiore a 3 di cui sopra;

    si conferma che la richiesta di inserimento della APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra, trattandosi di esclusione che interessa una “Area Specifica” soggetta a sanzioni internazionali applicate anche dalla Repubblica Italiana.

     

     

    - Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro

    La garanzia di cui all’art. 39 (NTC) opera secondo il limite precisato nell’ambito della tabella in calce al capitolato, in eccedenza agli importi calcolati secondo i criteri di cui agli artt. 37 e 38 del capitolato.

     

    - Art. 40: Differenziale storico-artistico: si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro –

    La garanzia di cui all’art. 40 (Differenziale Storico Artistico opera secondo il limite precisato nell’ambito della tabella in calce al capitolato, in eccedenza agli importi calcolati secondo i criteri di cui agli artt. 37 e 38 del capitolato.

     

     Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura di cui all’art Art. 48: Acquisizione e alienazione di beni assicurati (leeway clause) operi in alternativa e non cumulativamente con l’Art. 27: Deroga alla regola proporzionale e viceversa –

    Si precisa che l’articolo 48 (leeway clause) opera unicamente nell’ipotesi in cui il saldo relativo alle movimentazioni del patrimonio intervenute in corso d’anno sia attivo. Come precisato nell’articolo, devono intendersi altresì incluse in tale saldo le modificazioni, le trasformazioni, gli ampliamenti, e le nuove costruzioni o le manutenzioni ordinarie e straordinarie che aumentino il valore delle cose assicurate.

    Detti incrementi, se imputabili ad acquisti o a lavori intervenuti in corso d’anno, dovranno intendersi esclusi dal novero delle preesistenze ai fini dell’applicazione della regola proporzionale e della tolleranza prevista dall’articolo 27.

     

    Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie –

    Si conferma che lo stop loss costituisce il massimo indennizzo di polizza per sinistro ed anno, fermo i sottolimiti specifici.

     

     Si chiede se sia possibile apportare varianti peggiorative a garanzie per le quali sono previste varianti migliorative.

    Si conferma la possibilità di apportare varianti in relazione a garanzie per le quali è prevista la facoltà di inserimento di varianti migliorative; le stesse verranno valutate secondo i criteri di valutazione tecnica previsti dal COT e non potranno in ogni caso eccedere il limite massimo 3 varianti complessive.

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