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affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks” di CASA S.p.A

Soggetto aggiudicatore: Casa S.p.A.
Oggetto: affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks” di CASA S.p.A
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.395.630,14 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.395.630,14 €
CIG: B1A5C687A9
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Contratti
Aggiudicatario : PIEROZZI MASSIMO - MARRAS SILVANO - PIEROZZI ALBERTO GIOVANNI SNC
Data di aggiudicazione: 24 luglio 2024 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 2.394.163,43 €
Data pubblicazione: 14 maggio 2024 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 19 giugno 2024 20:00:00
Data scadenza: 25 giugno 2024 18:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:
Riepilogo informazioni: affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks” di CASA S.p.A

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

- Relativamente alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e terrorismo, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici), si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa previsti nella tabella del Capitolato alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO nonché quelli riportati nelle opzioni migliorative, SIANO PER SINISTRO ANNUALITà ASSICURATIVA IN AGGREGATO PER TUTTI I BENI ASSICURATI - In considerazione a quanto previsto dal documento COT CASA SPA siamo a chiedere conferma in caso di aggiudicazione del rischio alla disponibilità all’inserimento in polizza della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l`erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell`Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. - Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro - Art. 40: Differenziale storico-artistico: si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro - Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura di cui all’art Art. 48: Acquisizione e alienazione di beni assicurati (leeway clause) operi in alternativa e non cumulativamente con l’Art. 27: Deroga alla regola proporzionale e viceversa - Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Si chiede se sia possibile apportare varianti peggiorative a garanzie per le quali sono previste varianti migliorative

Risposta:

- Relativamente alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e terrorismo, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici), si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa previsti nella tabella del Capitolato alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO nonché quelli riportati nelle opzioni migliorative, SIANO PER SINISTRO ANNUALITA’ ASSICURATIVA IN AGGREGATO PER TUTTI I BENI ASSICURATI –

Si conferma che i limiti riportati nella tabella del capitolato e quelli di cui alle varianti migliorative si intendono per sinistro/anno in aggregato per tutti i beni assicurati.

 

-In considerazione a quanto previsto dal documento COT CASA SPA siamo a chiedere conferma in caso di aggiudicazione del rischio alla disponibilità all’inserimento in polizza della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o lerogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dellUnione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Premesso che il CapitolatoTecnico di gara prevede espressa clausola denominata “Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)”, e che i criteri di Valutazione Offerta Tecnica (COT) all’articolo 2.2 prevedono quanto segue:

A pena di esclusione, sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a tre.

N.B.: con riferimento alla necessità di inserire clausole alternative a quelle previste nei capitolati relativamente a “misure restrittive- sanzioni internazionali”, avuto conto che l’inserimento di tali clausole non costituisce per l’Amministrazione una variante prestazionale rispetto al contenuto dei capitolati di polizza, bensì un mero recepimento delle vigenti disposizioni normative e regolamenti nazionali ed internazionali, si acconsente all’inserimento di varianti aventi ad oggetto “misure restrittive e sanzioni internazionali” o alla sostituzione di quelle già previste dal capitolato aventi formulazioni analoghe, senza che tali varianti vengano conteggiate nel limite massimo ammesso non superiore a 3 di cui sopra;

si conferma che la richiesta di inserimento della APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra, trattandosi di esclusione che interessa una “Area Specifica” soggetta a sanzioni internazionali applicate anche dalla Repubblica Italiana.

 

 

- Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro

La garanzia di cui all’art. 39 (NTC) opera secondo il limite precisato nell’ambito della tabella in calce al capitolato, in eccedenza agli importi calcolati secondo i criteri di cui agli artt. 37 e 38 del capitolato.

 

- Art. 40: Differenziale storico-artistico: si chiede conferma che operi nel limite previsto dalla garanzia colpita da sinistro –

La garanzia di cui all’art. 40 (Differenziale Storico Artistico opera secondo il limite precisato nell’ambito della tabella in calce al capitolato, in eccedenza agli importi calcolati secondo i criteri di cui agli artt. 37 e 38 del capitolato.

 

 Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura di cui all’art Art. 48: Acquisizione e alienazione di beni assicurati (leeway clause) operi in alternativa e non cumulativamente con l’Art. 27: Deroga alla regola proporzionale e viceversa –

Si precisa che l’articolo 48 (leeway clause) opera unicamente nell’ipotesi in cui il saldo relativo alle movimentazioni del patrimonio intervenute in corso d’anno sia attivo. Come precisato nell’articolo, devono intendersi altresì incluse in tale saldo le modificazioni, le trasformazioni, gli ampliamenti, e le nuove costruzioni o le manutenzioni ordinarie e straordinarie che aumentino il valore delle cose assicurate.

Detti incrementi, se imputabili ad acquisti o a lavori intervenuti in corso d’anno, dovranno intendersi esclusi dal novero delle preesistenze ai fini dell’applicazione della regola proporzionale e della tolleranza prevista dall’articolo 27.

 

Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie –

Si conferma che lo stop loss costituisce il massimo indennizzo di polizza per sinistro ed anno, fermo i sottolimiti specifici.

 

 Si chiede se sia possibile apportare varianti peggiorative a garanzie per le quali sono previste varianti migliorative.

Si conferma la possibilità di apportare varianti in relazione a garanzie per le quali è prevista la facoltà di inserimento di varianti migliorative; le stesse verranno valutate secondo i criteri di valutazione tecnica previsti dal COT e non potranno in ogni caso eccedere il limite massimo 3 varianti complessive.

Chiarimento n. 2

Domanda:

buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti : 1 – Le varianti ammesse e previste sono esclusivamente quelle indicate nella scheda di offerta tecnica. Chiediamo di fornirci elementi per capire come poter arrivare a 70 punti tenuto conto che nel caso di sottoscrizione di tutte le varianti indicate, risulta un totale di 34 punti. Chiediamo, inoltre, di fornici i criteri di valutazione relative alle varianti peggiorative ammesse, previste fino ad un massimo di tre. 2 – Con riferimento all’Art. 31 Reintegro automatico si chiede di precisare se il tasso da indicare nell’ultima riga, la cui compilazione è necessaria per completare il contenuto dell’articolo, viene considerata come variante peggiorativa? 3 – Con riferimento alla garanzia atti di terrorismo previsto dall’art. 23 Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 lett. c) si chiede di confermare l’esclusione relativa ai danni causati da . contaminazione chimica, biologica o nucleare, garanzia esclusa dai trattati riassicurativi. 4 –Con riferimento alla Scheda di Offerta tecnica si chiede conferma che laddove indicata la parola ubicazione si intenda il valore di ogni singolo Cespite (Beni immobili + Mobili), come precisato nel capitolato, nella tabella Scoperti Franchigie e/o sotto limiti di indennizzo. 5- – si chiede di precisare che cosa si intende per variante. A valere per il lotto All Risks, essendo possibili n. 3 varianti peggiorative, chiediamo nello specifico come vengano conteggiate le stesse. La modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo /garanzia del Capitolato o di una singola garanzia della tabella “Limiti Franchigie e Scoperti” (modificata sia per i deducibili che per i limiti di indennizzo) sono da considerarsi come una sola modifica?. 6 - Si chiede di precisare se la proroga tecnica prevista, per un periodo massimo di 180 giorni, dall’art. 1 Durata del contratto si intende operante anche nel caso di recesso in caso di sinistro (vedi art. 13). 7 - Si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa, indicati come limite di indennizzo per sinistro e per anno sia nel capitolato che nella scheda di offerta tecnica, in relazione alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e Terrorismo, Evento Sismico, Fenomeni Atmosferici, Inondazioni, Alluvioni e Beni all’aperto per naturale destinazione, siano riferiti al complesso degli enti da assicurare. 8 – Con riferimento alla garanzia Fenomeni Atmosferici e Beni all’aperto per natura e destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) si chiede di precisare quali sono i presidi ed i limiti di indennizzo attualmente operanti con la Compagnia che ha in corso il contratto.

Risposta:

1 – Le varianti ammesse e previste sono esclusivamente quelle indicate nella scheda di offerta tecnica. Chiediamo di fornirci elementi per capire come poter arrivare a 70 punti tenuto conto che nel caso di sottoscrizione di tutte le varianti indicate, risulta un totale di 34 punti. Chiediamo, inoltre, di fornici i criteri di valutazione relative alle varianti peggiorative ammesse, previste fino ad un massimo di tre. Il file allegato alla documentazione tecnica di gara denominato “COT” disciplina i criteri di valutazione delle offerte prevedendo i seguenti criteri di attribuzione del punteggio tecnico: Accettazione del capitolato senza varianti peggiorative: 36 punti In caso di varianti peggiorative si procederà a scalare dai 36 punti di cui sopra un punteggio variabile in base alla gravità della variante peggiorativa proposta apprezzata secondo i criteri della tabella “apprezzamento della variante peggiorativa”. È ammesso fino ad un massimo di 3 varianti. In caso di applicazione di varianti migliorative, potrà essere attribuito un punteggio incrementale fino ad ulteriori +34 punti (36+34=70). 2 – Con riferimento all’Art. 31 Reintegro automatico si chiede di precisare se il tasso da indicare nell’ultima riga, la cui compilazione è necessaria per completare il contenuto dell’articolo, viene considerata come variante peggiorativa? Si precisa che la tassazione indicata non verrà conteggiata nell’ambito delle varianti proposte. 3 – Con riferimento alla garanzia atti di terrorismo previsto dall’art. 23 Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 lett. c) si chiede di confermare l’esclusione relativa ai danni causati da . contaminazione chimica, biologica o nucleare, garanzia esclusa dai trattati riassicurativi. Si conferma che tale tipologia di danni risulta esclusa dalla copertura prestata dalla polizza. L’art. 33 esclusioni precisa che la società non è obbligata per i danni: punto I -Verificatisi in occasione di: c) esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche; anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi. punto II -Causati da o dovuti a: d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico, 4 –Con riferimento alla Scheda di Offerta tecnica si chiede conferma che laddove indicata la parola ubicazione si intenda il valore di ogni singolo Cespite (Beni immobili + Mobili), come precisato nel capitolato, nella tabella Scoperti Franchigie e/o sotto limiti di indennizzo. Si conferma che si intende il valore di ogni singolo cespite (Beni immobili + Mobili). 5- – si chiede di precisare che cosa si intende per variante. A valere per il lotto All Risks, essendo possibili n. 3 varianti peggiorative, chiediamo nello specifico come vengano conteggiate le stesse. La modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo /garanzia del Capitolato o di una singola garanzia della tabella “Limiti Franchigie e Scoperti” (modificata sia per i deducibili che per i limiti di indennizzo) sono da considerarsi come una sola modifica? La modifica sia parziale che integrale di un articolo riguardante una specifica garanzia del Capitolato o di una singola garanzia della tabella “Limiti Franchigie e Scoperti” (modificata sia per i deducibili che per i limiti di indennizzo) verrà considerata come una sola modifica. Qualora tuttavia un articolo contenuto nel capitolato tecnico disciplini inequivocabilmente più garanzie o elementi, la variante che modifichi/sostituisca/annulli tale articolo, verrà conteggiata per ogni singolo elemento/garanzia modificati e considerata come pluralità di varianti. 6 - Si chiede di precisare se la proroga tecnica prevista, per un periodo massimo di 180 giorni, dall’art. 1 Durata del contratto si intende operante anche nel caso di recesso in caso di sinistro (vedi art. 13). Si conferma il tenore dell’art. 13 e della facoltà di proroga tecnica in caso di recesso anticipato per sinistro. 7 - Si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa, indicati come limite di indennizzo per sinistro e per anno sia nel capitolato che nella scheda di offerta tecnica, in relazione alle garanzie Allagamenti, Sabotaggio e Terrorismo, Evento Sismico, Fenomeni Atmosferici, Inondazioni, Alluvioni e Beni all’aperto per naturale destinazione, siano riferiti al complesso degli enti da assicurare. Si conferma che i limiti riportati nella tabella del capitolato e quelli di cui alle varianti migliorative si intendono per sinistro/anno in aggregato per il complesso di tutti i beni assicurati. 8 – Con riferimento alla garanzia Fenomeni Atmosferici e Beni all’aperto per natura e destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) si chiede di precisare quali sono i presidi ed i limiti di indennizzo attualmente operanti con la Compagnia che ha in corso il contratto. Si precisa che la vigente polizza opera con i seguenti limiti:

Garanzia / Tipologia di danno Scoperto : Franchigia /  Limite di in % sul danno con il minimo per sinistro € indennizzo per sinistro e per anno € Fenomeni atmosferici Art. 23 lett. k) ====== ====== 2.500,00 60% del valore del singolo cespite (beni immobili + mobili) con il limite di 8.000.000,00 per sinistro e anno Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23, lett. k.1) ====== 1.000,00 100.000,00 per sinistro e anno ====== ====== 1.000,00 100.000,00 per sinistro e anno Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23 lett. k.2) ====== ====== 1.000,00 150.000,00 per sinistro e anno 60% del valore del singolo cespite (beni immobili + mobili)con il limite di 8.000.000,00 per sinistro e anno

 

Chiarimento n. 3

Domanda:

si cominica a tutti gli operatori economici quanto segue

si comunica che la scadenza il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è rinviato alle ore 18.00 del giorno 25.06.2024

La prima seduta di gara si svolgeraà in data 26.06.2024 alle ore 9.30

Si ricorda che il termine di scadenza per il pagamento del contributo ANAC, che è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara rimane improrogabilmente quello delle ore 18.00 del giorno 18.06.2024

Risposta:

si comunica che la scadenza il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è rinviato alle ore 18.00 del giorno 25.06.2024

La prima seduta di gara si svolgeraà in data 26.06.2024 alle ore 9.30

Si ricorda che il termine di scadenza per il pagamento del contributo ANAC, che è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara rimane improrogabilmente quello delle ore 18.00 del giorno 18.06.2024